Assegno di maternità

Ultima modifica 24 marzo 2023

PROCEDIMENTO: ASSEGNO DI MATERNITA’

DESCRIZIONE: L'assegno di maternità è un contributo statale erogato   dall'INPS.

Il trattamento economico viene erogato alle madri che   non beneficiano di nessun altro sostegno economico per la maternità.

L’assegno viene erogato per n. 5 mensilità.

MODALITA’ RICHIESTA: L’assegno di maternità è previsto dal Decreto del  Ministro per la    Solidarietà Sociale del 15.07.1999 n. 306.

I cittadini interessati si dovranno rivolgere ai   Servizi Sociali del Comune per richiedere la modulistica e l’attivazione   della domanda.

MODALITA’ EROGAZIONE: L’assegno   spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun   trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti   economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che   beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota   differenziale).

COSTI A CARICO DEL CITTADINO: Nessuno

SCADENZE: La domanda è da presentarsi entro 6 mesi dalla data del parto.

DESTINATARI:

  • Possono presentare la domanda le madri:
  • Cittadine italiane;
  • Cittadine comunitarie;
  • cittadine extra-UE:
    • Cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
    • Cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
    • Cittadino titolare di protezione sussidiaria;
    • Cittadino titolare di permesso CE per soggiornanti lungo periodo in corso di validità;
    • Cittadino familiare di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini soggiornanti lungo periodo;
    • Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri CE, i suoi familiari e superstiti;
    • Cittadino lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e suoi famigliari;
    • Cittadino titolare del permesso unico di lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs 40/2014;

L’assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS  l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001   (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99).

DOCUMENTI DA PRESENTARE:  

1) Dichiarazione ISEE del nucleo familiare; 

2) carta di soggiorno per le cittadine extracomunitarie;

Possono   percepire l’assegno di maternità solo quelle madri il cui nucleo familiare  non supera il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente   alla data di nascita del figlio

TERMINI: 30 giorni dalla domanda.

Successivamente l'INPS   eroga il beneficio entro 45 giorni dalla data di trasmissione   dell'istanza da parte del Comune.

RESPONSABILE: Dott.ssa Silvia Fanzini

NORMATIVA GENERALE: L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21   dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle   disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e   della paternità).

Richiesta Assegno Maternità
12-11-2022

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