Materie del servizio
A chi è rivolto
I cittadini italiani che hanno trasferito la loro dimora abituale all'estero o i discendenti dei cittadini italiani che vivono all'estero e hanno fatto trascrivere in Italia il loro atto di nascita.
Descrizione
. L'iscrizione all'A.I.R.E. è disciplinata dalla Legge n. 470/1988 [2] allo scopo di mantenere un collegamento tra il cittadino italiano residente all'estero ed il comune italiano da cui é emigrato o nei cui registri dello stato civile é iscritto o trascritto il suo atto di nascita, permettendo nel contempo la sua iscrizione nelle liste elettorali e quindi l'esercizio del diritto di voto.
La decorrenza dell'iscrizione all'A.I.R.E. è:
- dalla data della comunicazione all'Ufficio Anagrafe del trasferimento, qualora venga fatta preventivamente;
- dalla data di arrivo al protocollo del Comune della comunicazione del Consolato
- dalla data della trascrizione dell'atto di nascita.
La cancellazione avviene per:
- rimpatrio in Italia (con conseguente iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente);
- decesso o morte giudizialmente dichiarata;
- perdita della cittadinanza italiana;
- trasferimento all'A.I.R.E. di altro Comune;
- irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
- trascorsi cento anni dalla nascita;
- dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
- quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'A.I.R.E., l'indirizzo all'estero;
- quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'art. 6 della legge 7/2/1979, n.40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento Europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione Europea nonché le consultazioni referendarie locali.
Il cittadino iscritto all'A.I.R.E. ha la facoltà di ottenere da parte del Comune di iscrizione il rilascio di:
- carta d'identità;
- certificati di iscrizione all'A.I.R.E. e stato di famiglia, stato anagrafici (residenza, stato di famiglia, stato libero alla data dell'emigrazione all'estero, cittadinanza alla data dell'emigrazione all'estero, godimento diritti civili e politici), e di stato civile (relativamente agli atti formati o trascritti nel comune);
- tessera elettorale ed eventuale duplicato.
Come fare
La richiesta di iscrizione all'A.I.R.E. va presentata al Consolato Italiano competente nel territorio dello stato estero dove il cittadino italiano è nato o ha trasferito la propria dimora abituale.
Il cittadino può anche comunicare all’Ufficio Anagrafe il trasferimento alcuni giorni prima della partenza, ma per il perfezionamento della pratica é comunque necessaria la dichiarazione al Consolato.
Cosa serve
Per il perfezionamento dell'iscrizione AIRE è in ogni caso necessario effettuare le procedure consolari entro 90 giorni dal trasferimento della residenza attraverso il portale Servizi Consolari Online (esteri.it) o verificando modalità alternative sul sito web dell’Ufficio consolare competente
Cosa si ottiene
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).
Tempi e scadenze
L'iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) viene rilasciata entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta, se presentata direttamente all'ufficio AIRE del comune di riferimento, o dalla data di ricezione della richiesta, se presentata tramite l'ufficio consolare.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 30 luglio 2025, 14:53