Descrizione
In Gazzea Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 oobre 2026, è stata pubblicata la legge n. 180/2026 recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
L’arcolo 8 della citata legge disciplina, a regime, il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei referendum di cui agli arcoli 75 e 138 della Costuzione.
AMBITO DI APPLICAZIONE E CATEGORIE DI ELETTORI “FUORI SEDE”
La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettano all’Italia e ai referendum previs dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Non si applica invece alle elezioni amministrave comunali e regionali.
Requisito necessario e comune a tue le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste eleorali l’eleore è iscritto.
Possono, quindi, chiedere l’iscrizione nell’elenco:
- gli elettori che per movi di studio o di lavoro sono temporaneamente domicilia in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune d’iscrizione eleorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi;
- gli elettori che, per movi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o traamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste eleorali sono iscritti;
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’arcolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano avità di cura e assistenza in favore di persona sooposta ad assistenza sanitaria, terapia o traamento medico o riabilitavo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviven di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o presno attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o traamento medico presso una struura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste eleorali sono iscri.
TERMINI DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA
La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede. Si veda prospetto allegato.
Si evidenzia, al riguardo, che l’iscrizione nell’elenco ha durata annuale: l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
Modalità.
La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumen telemaci. Essa contiene l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, preferibilmente, un recapito di posta elettronica.
Qui soo è disponibile un modello di domanda, in formato pdf editabile, da inviare all'indirizzo di Posta Eleronica Cerficata: comune.cadeo@sintranet.legalmail.it o consegnare a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cadeo.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio elettorale al numero telefonico 0523.503309/20
Alla domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- cerficazione o altra documentazione aestante la condizione di eleore fuori sede (ad esempio: cerficato di iscrizione a un corso di studi, contrao o aestazione del datore di lavoro, aestazione della struura sanitaria su ricovero, terapia o traamento e relativa durata).
La condizione di eleore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli arcoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’arcolo 76 dello stesso decreto e i controlli previs dall’arcolo 71.
Revoca.
La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (in caso di elezioni alle porte, entro il 45° giorno antecedente alle consultazioni). Il Comune che riceve nei termini stabili la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione.
Istruttoria.
Il Comune di temporaneo domicilio verifica:
1. Il rispeo dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
2. l’appartenenza del Comune di iscrizione eleorale a una Regione diversa;
3. la durata minima della permanenza (nove mesi) o della sua cura o assistenza (tre mesi) e, per i commi 4 e 5, che la data della consultazione ricada nel periodo;
4. la completezza della documentazione allegata.
Non ammissione.
Se l’eleore non soddisfa i requisi che legimano il voto “fuori sede” il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione movata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscrio
Aestazione di ammissione.
Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ammesso un’aestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata.
L’attestazione può essere inviata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici.
AMMISSIONE AL VOTO
Gli eleori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di eleori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candida della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (non quello del Comune di iscrizione/residenza). L’eleore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’aestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera eleorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’arcolo 7 del D.P.R. 8 seembre 2000, n. 299.
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Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2026, 13:37